Autore: admin

Articolo 58 Reg. Esec. TULPS

                                           Articolo 58 Reg. Esec. TULPS

La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità̀.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località̀ all’altra del territorio dello Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località̀ dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

Come stabilito dalla nota del Ministero dell’Interno sotto trascritta, le munizioni si devono denunciare solo in aumento e non in decremento.

———————

Ministero dell’interno
Circ. 7-8-2006 n. 557/PAS.10611-10171
Articolo 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto – Quesito.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Circ. 7 agosto 2006, n. 557/PAS.10611-10171(1) 

Articolo 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto – Quesito.

————————

Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale.

Alla Questura di Oristano

(Rif. cat. 6D/2006/PASI del 5 luglio 2006)

Ai Prefetti della Repubblica                                        Loro Sedi

E, p.c.: Ai Questori della Repubblica                         Loro Sedi

Al Comando generale dell’Ama dei Carabinieri       Roma

Al Comando Generale della Guardia di Finanza      Roma

———————–

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18 novembre 2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di pubblica sicurezza, ex art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. n. 773 del 1931), la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.

Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono.

Come è noto, l’art. 38 del T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di pubblica sicurezza le armi, le munizioni e le materie esplodenti.

Più precisamente, poi, l’art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prescrive che deve essere denunciata all’autorità di pubblica sicurezza competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni.

Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di pubblica sicurezza – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica – nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art. 97 del regolamento citato).

Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.

Ne deriva che – come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. Del 1° dicembre 1993) – l’obbligo di denuncia ex art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse.

Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.

Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici.

Il Direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale

Cazzella

Munizioni a pallini

Art. 26 Legge 110/1975

Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

E’ soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Possesso di armi in auto e concorso di persone nel reato

Tribunale di Paternò, 1 luglio 2005 n. 212, imp. C.E. ed altri

In materia di detenzione e porto abusivo di armi all’interno di un veicolo abitato da più individui, si ammette la riconducibilità soggettiva dei fatti al solo conducente (nonché soggetto avente la disponibilità del veicolo stesso), dovendosi escludere la suddetta riconducibilità ai restanti occupatori del mezzo di trasporto, poiché la sola abitazione del mezzo non appare sufficiente a indiziare la loro responsabilità. (Nella fattispecie sebbene gli oggetti contundenti fossero stati ritrovati in un furgone che trasportava molteplici tifosi, i fatti sono stati imputati al solo conducente

La perizia nel codice di procedura penale

La perizia nel codice di procedura penale

Il “Libro Terzo” del codice di procedura penale – Le prove

La perizia, quale “mezzo di prova”, rappresenta una delle fonti di convincimento del giudice. Sia nell’ambito penale, che in quello civile, il magistrato può richiedere l’intervento di un esperto che,
attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi Leggi tutto