Tribunale di Paternò, 1 luglio 2005 n. 212, imp. C.E. ed altri
In materia di detenzione e porto abusivo di armi all’interno di un veicolo abitato da più individui, si ammette la riconducibilità soggettiva dei fatti al solo conducente (nonché soggetto avente la disponibilità del veicolo stesso), dovendosi escludere la suddetta riconducibilità ai restanti occupatori del mezzo di trasporto, poiché la sola abitazione del mezzo non appare sufficiente a indiziare la loro responsabilità. (Nella fattispecie sebbene gli oggetti contundenti fossero stati ritrovati in un furgone che trasportava molteplici tifosi, i fatti sono stati imputati al solo conducente