La perizia nel codice di procedura penale

La perizia nel codice di procedura penale

Il “Libro Terzo” del codice di procedura penale – Le prove

La perizia, quale “mezzo di prova”, rappresenta una delle fonti di convincimento del giudice. Sia nell’ambito penale, che in quello civile, il magistrato può richiedere l’intervento di un esperto che,
attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità. È fondamentale il fatto che il legislatore abbia inteso riconoscere a tale istituto una rilevante funzione nell’ambito del momento formativo della prova, tanto che la perizia è stata inserita nel “Libro Terzo” (prove) “Titolo II” (mezzi di prova) del Codice di Procedura Penale. Appare importante soffermarsi sul fatto che nel nuovo codice la materia è stata raggruppata in una compatta articolazione che dà il dovuto rilievo al “diritto delle prove penali”. Dall’osservanza delle forme e del modus procedendi in questo settore dipende l’accertamento della colpevolezza dell’imputato. Il legislatore, con il passaggio al nuovo codice, ha introdotto una chiara distinzione nell’uso del termine “prova”; ha distinto infatti l’espressione “prova” da quelli di “elemento di prova” e “mezzo di prova”. Il vocabolo “prova” viene impiegato con riferimento alla ricostruzione fattuale, come emerge dall’art. 187 c.p.p., il cui significato può essere definito come quel meccanismo, quell’insieme di elementi ed attività aventi la funzione di dimostrare con certezza un fatto procedurale (es. notifica di un atto) o sostanziale (innocenza o colpevolezza dell’imputato). Per “elemento di prova” deve intendersi ciò che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento della sua successiva attività inferenziale (per esempio: dichiarazione testimoniale, caratteristica dell’oggetto sequestrato, espressione contenuta in un documento …). Il soggetto o l’oggetto da cui può scaturire un elemento di prova è la “fonte di prova”, che a sua volta può essere tanto personale (come nel caso del teste) quanto reale (come nell’ipotesi del documento), che ha lo scopo di produrre la conoscenza del giudice. Gli strumenti processuali attraverso i quali si acquisisce innanzi al giudice la prova sono i “mezzi di prova” (testimonianza, confronti, documenti, esami delle parti, ricognizioni, esperimenti giudiziali e perizia …). La perizia viene inserita nei “mezzi di prova” anche se presenta le caratteristiche del mezzo di ricerca della prova e del “mezzo di valutazione della prova”, in quanto il compito del perito è quello di fornire un giudizio di natura tecnica su una prova già acquisita e da lui preventivamente valutata. Specificamente, il perito compie un’indagine, a conclusione della quale esprime un giudizio scientifico, tecnico o artistico che costituisce la struttura di una prova critica attorno al fatto oggetto dell’imputazione. Possiamo quindi inquadrare la perizia in una categoria più ampia di accertamenti che richiedono specifiche competenze: cognizioni e capacità tecniche, cioè, che non sono proprie dell’autorità giudiziaria (la cui competenza specifica è costituita dalla conoscenza della legge) e non sono comunque vincolanti per il giudice per formare il proprio convincimento, infatti può disattenderle se sussistono adeguate ragioni, ma esse, per la loro natura tecnica, hanno notevole forma di convincimento e quindi si pongono come prova (certa) dei fatti accertati dal perito.

Nell’ambito della categoria degli accertamenti, che richiedono specifiche competenze, possiamo includere:

a. le analisi di campioni (art. 223 att.), svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza (art. 220 att);

b. parte degli accertamenti e rilievi tecnici, compiuti dalla polizia giudiziaria prima dell’intervento del P.M.:

– sullo stato dei luoghi (art. 354, co. 2);

– sulle persone (art. 354, co. 3); specificamente, quegli accertamenti e rilievi che richiedono specifica competenza;

c. la consulenza tecnica disposta dal P.M., nei suoi quattro aspetti di:

– consulenza in caso di perizia (art. 225);

– consulenza fuori dei casi di perizia (art. 233);

– consulenza tecnica nel corso di attività di indagine (art. 359);

– accertamento tecnico non ripetibile (art.360);

d. la consulenza tecnica introdotta dal difensore, nei suoi tre profili di:

– consulenza in caso di perizia (art. 225);

– consulenza fuori dei casi di perizia (art. 233);

– consulenza in caso di accertamento tecnico non ripetibile, disposto dal P.M. (art. 360);

e. infine, la perizia (art. 220).

La perizia (artt. 220 – 233 c.p.p.)

La disciplina dell’istituto della perizia non si distanzia da quella già definita nel vecchio codice del 1930; la direttiva n. 10 della L. delega lascia intendere che poco si intendeva cambiare rispetto al codice abrogato. Il fine del legislatore è stato quello di non introdurre profonde innovazioni concettuali e strutturali bensì riordinare tale istituto con il solo intento di semplificarlo il più possibile poiché, in passato, era stato fonte di inutili ritardi. Tale riordinamento doveva, secondo le intenzioni del legislatore delegante, assicurare:

1. la più idonea competenza dei periti;

2. l’interdisciplinarietà e l’eventuale collegialità della perizia;

3. la tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie;

4. la previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia.

L’articolo 220 del c.p.p. prevede espressamente che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche oppure scientifiche o artistiche:

Art. 220 c.p.p. – oggetto della perizia:

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (141 bis, 299 – 4 ter, 392, lett. F), 468).

2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza (656 ss.) non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità (102 – 104 c.p.) o la professionalità nel reato (105 c.p.), la tendenza delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Dalla lettura dell’articolo si può subito affermare che l’indagine peritale incontra due limiti, il primo attinente l’oggetto della stessa, il secondo alla discrezionalità del giudice nel decidere. Il 1° comma del presente articolo intende esprimere una serie di aspetti talora differenziatisi dal corrispondente art. 314 comma 1 del codice del 1930.In primo luogo, risulta che la perizia può essere disposta anche d’ufficio (art. 190 c.p.p., co. 2) indipendentemente dalla richiesta delle parti.

L’espressione “la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini” intende sottolineare l’obbligatorietà del ricorso allo strumento tecnico e un ampliamento dell’ammissibilità della perizia rispetto ai vecchi confini di “necessarietà”.

Sull’obbligatorietà dell’istituto della perizia si è più volta pronunciata la Corte di Cassazione sancendo che: “l’obbligo di disporre la perizia per acquisire al processo accertamenti indispensabili ai fini della decisione sussiste solo quando una soluzione esatta del problema proposto in giudizio non possa altrimenti essere conseguita se non ricorrendo all’ausilio di persona fornita di particolari cognizioni in determinate scienze o arti. Qualora, invece, il giudice debba utilizzare correnti conoscenze di carattere tecnico ovvero risolvere non difficili quesiti, affrontabili anche mediante il ricorso alle proprie cognizioni, non sussiste alcun dovere di dar corso alla perizia” (Cass. Sez. IV Sent. 8671 del 5/8/88 – udienza del 3/5/88).

È il 2° comma dell’articolo 220 c.p.p. a stabilire che non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. In poche parole, vige il divieto della consulenza tecnica psicologica. Da tale assunto sono emersi non pochi equivoci, dettati talvolta dall’ignoranza specifica della materia grafologica.

È importante notare come l’attuale art. 220 del c.p.p., utilizzando praticamente la stessa terminologia del vecchio art. 314 c.p.p., abbia mantenuto il veto nei confronti della perizia sulla personalità dell’autore di reato. Tuttavia all’art. 220 c.p.p. prevede “la possibilità di eseguirne, ai soli fini della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza”. Viene, cioè, effettuata una specificazione essenziale: “La perizia sulla personalità – o se si vuole la perizia criminologica – non è lecita nei confronti dell’imputato, ma è possibile quando si tratti di condannato, per decidere della modalità di esecuzione della pena, ovvero per l’accertamento della pericolosità del prosciolto o del condannato, ai fini della esecuzione della misura di sicurezza”.

La perizia, come tutti i mezzi di prova, è ammessa esclusivamente dal giudice:

Art. 221 c.p.p. – Nomina del perito:

1. Il giudice nomina il perito scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi (att. 67 ss.) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.). Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessiva ovvero richiedono distinte conoscenza in differenti discipline.

3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’art. 36 (366 c.p.).

Il perito deve, in via principale, essere scelto negli appositi albi (art. 221, co. 1); solo in subordinate (con motivazione specifica del giudice in ordine alla scelta: art. 67, co. 4, att.) può essere scelto tra persone fornite di particolari competenze nella disciplina non iscritte negli albi. In questo caso – possibilmente – deve trattarsi di persona che svolge attività professionale in un ente pubblico (art. 67, co. 3, att.. Per quanto concerne “gli appositi albi”, l’art. 67 att. prevede in realtà un unico albo diviso per categorie, istituito in ogni Tribunale; le categorie obbligatorie riguardano gli esperti nelle seguenti materie:

1. medicina legale;

2. psichiatria;

3. contabilità;

4. ingegneria;

5. infortunistica del traffico e della circolazione stradale;

6. balistica;

7. chimica;

8. analisi e comparazione della grafia (termine introdotto in sostituzione della parola grafologia).

La perizia collegiale è ammessa quando le indagini o le valutazioni da acquisire sono di notevole complessità ovvero quando le stesse richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’art. 36, pena le sanzioni penali e disciplinari previste dal codice e dalle sue norme di attuazione.

Dopo aver parlato della perizia in generale e della conseguente nomina del perito, il legislatore ha inserito due articoli che trattano i casi di incapacità o incompatibilità del perito:

Art. 222 c.p.p. – Incapacità e incompatibilità del perito:

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a. Il minorenne, l’interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l’inabilitato (415 c.c.) e chi è effetto da infermità di mente;

b. Chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte (30, 31, 35 c.p.);

c. Chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 ss. C.p.) o misure di prevenzione;

d. Chi non può essere assunto come testimone(197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199, 200) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete (143);

e. Chi è stato nominato consulente tecnico (225) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12).

e, conseguentemente, di astensione e ricusazione del medesimo:

Art. 223 c.p.p. – Astensione e ricusazione del perito:

1. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha l’obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h del medesimo articolo.

3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano eurite le formalità di conferimento dell’incarico (226) e quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (227).

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza (125), il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice (37 ss.).

A parte gli ovvi motivi (riguardanti l’interdetto, il minore, l’infermo di mente, la persona sottoposta a misura di sicurezza, il teste ed altre figure) va rilevato:

1. il divieto di nominare perito chi è stato nominato consulente tecnico dal P.M. o dal difensore nello stesso procedimento o in uno connesso, ai sensi dell’art. 12 c.p.p. (art. 222, lett. e);

2. l’inopportunità, sancita dall’art. 67 att., ultimo comma, di nominare perito chi è stato nominato consulente di parte in procedimento collegato (art. 371 c.p.p.).

In forza dell’art. 224, co.1, la perizia può essere disposta anche d’ufficio:

Art. 224 c.p.p. – Provvedimenti del giudice:

1. Il giudice dispone anche di ufficio (190², 468) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito (468, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparazione delle persone sottoposte all’esame del perito.

Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.

L’assunzione della perizia prevede la nomina del perito da parte del giudice con ordinanza motivata che contiene il nome del perito oppure i nomi dei periti (in caso di perizia collegiale), la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Successivamente, accertate le generalità del perito, lo invita a rendere dichiarazione di impegno per poi passare alla formulazione dei quesiti sentiti il perito, il consulente tecnico, il P.M. e i difensori presenti.

Art. 226 c.p.p. – Conferimento dell’incarico:

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale (373 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali».

2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (230, 223), il pubblico ministero e i difensori presenti (att. 76).

A seguito della nomina del perito da parte del giudice, il Pubblico Ministero e le parti hanno la facoltà di nominare i propri consulenti tecnici: Art. 225 c.p.p. – Nomina del consulente tecnico:

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero (359; att. 73) e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti (233; att. 152).

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98).

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’art. 222 comma 1 lett a), b), c), d) (2333).

Nel caso si renda necessario un accertamento parallelo di un altro esperto, il perito segnalerà tale esigenza al giudice che nominerà un perito nella disciplina richiesta che risponderà autonomamente all’incarico affidatogli. In sede di incarico, come detto, le parti potranno nominare propri consulenti che potranno assistere a tutte le attività peritali che verranno svolte dal perito d’ufficio.

Per quanto concerne i criteri per la formulazione dei quesiti stabiliti dal codice e dalle norme di attuazione, il giudice dovrà tener presente, in primo luogo la disposizione generale dell’art. 187 c.p.p.. Il campo di indagine del perito dovrà quindi essere limitato:

a. fatti che si riferiscono: – all’imputazione; – alla punibilità; – alla determinazione della pena o di una misura di sicurezza; b. ai fatti da cui dipende l’applicazione delle norme processuali;

c. ai fatti inerenti la responsabilità civile derivante dal reato, se vi è costituzione di parte civile.

Posto che l’imputazione è formulata dal P.M., risultano evidenti gli ulteriori limiti dell’oggetto della perizia che, in dibattimento, non potrà estendersi ai temi di indagine nuovi e diversi rispetto all’imputazione. Fatta eccezione dell’incarico affidato nel corso del dibattimento, nel qual caso la risposta del perito può essere fornita oralmente (art. 501 c.p.p.), l’esperto incaricato dal giudice depositerà una relazione scritta contenente gli esiti dei suoi accertamenti:

Art. 227 c.p.p. – Relazione peritale:

1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico (226), il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale (134 ss.).

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225, 233).

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi (3922, 508).

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

Tale relazione dovrà esclusivamente rispondere al quesito proposto in sede di conferimento dell’incarico. Allorché il consulente di parte esprima giudizi che siano diversi da quelli del perito d’ufficio, il giudice potrà anche disattenderli, purché ne dia motivazione nella sentenza.

Nell’espletamento della propria attività il perito può avvalersi – previa autorizzazione del giudice – di ausiliari (per esempio nel caso di perito in comparazioni grafiche ad esaminare ed a sottoporre a rilievi fotografici i documenti contenenti le scritture da periziare):

Art. 228 c.p.p. – Attività del perito:

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento (431, att. 76.).

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti (208 ss.) e all’assunzione di prove (392 ss., 496 ss.) nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato (60, 61), alla persona offesa (90) o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale (191).

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse (5082).

Gli ausiliari potranno svolgere semplicemente una mansione materiale mai quella valutativa riservata esclusivamente al perito.

Il perito d’ufficio ha l’obbligo di indicare il luogo e la data di inizio delle attività peritali (art. 229 c.p.p.) e, in esito a ciascuna di esse, di comunicare la successiva data e il luogo nel quale le operazioni stesse dovranno proseguire.

L’attività di stesura della relazione scritta, ovviamente, non è considerata attività peritale alla quale abbiano diritto di partecipare i consulenti di parte.

Art. 229 c.p.p. – Comunicazioni relative alle operazioni peritali:

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale (134 ss.).

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Il consulente di parte, oltre ad avere la facoltà di assistere al conferimento dell’incarico ed a partecipare alle attività peritali, potrà anche avanzare richieste, proporre (motivandole) specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve:

Art. 230 c.p.p. – Attività dei consulenti tecnici:

1. I consulenti tecnici (225, 233) possono assistere al conferimento dell’incarico (226) al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale (134 ss.).

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali (228), proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (227).

3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali (coord. 223).

Il perito d’ufficio, secondo l’entità della richiesta, potrà a sua volta far richiesta al giudice in merito all’opportunità o meno di aderire alle richieste del consulente di parte, che comunque può sempre chiedere copia dei documenti oggetto di indagine tecnica.

Il perito può essere sostituito o sottoposto a sanzioni in caso di negligenza (art. 231):

Art. 231 c.p.p. – Sostituzione del perito:

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli (227; att. 70 – 72).

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza (125) alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 154 a € 1.549.

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (223).

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Al termine delle operazioni eseguite il perito avrà diritto ad un compenso, liquidato dal giudice secondo le norme delle leggi speciali:

Art. 232 c.p.p. – Liquidazione del compenso al perito:

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (att. 73).

Attualmente la materia è regolata dalla Legge 8/7/80, n.ro 319 recante: “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”, dal D.P.R. 27/7/88, n.ro 352 recante: “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale” che ha fissato la misura dei compensi spettanti in relazione ai vari tipi di perizia nonchè dal D.P.R. 30/05/2002 , n.ro 115 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che è finalizzato a disciplinare le voci e le procedure di spesa dei processi.

L’ultimo articolo che chiude il Capo dedicato al tema della perizia concede alle parti la possibilità di nominare propri consulenti tecnici anche senza una precedente nomina del perito:

Art. 233 c.p.p. – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia:

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225; att. 73). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’art. 127.

1 ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’art. 230, salvo il limite previsto dall’art. 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell’art. 225 comma 3.

Tale norma è intesa a realizzare l’esigenza che ciascuna delle parti possa avvalersi di un contributo esterno per l’impostazione e la soluzione dei quesiti tecnici, questo nella prospettiva di una proiezione di tale contributo nel processo soprattutto per sottoporre al giudice pareri qualificati idonei ad indurlo a valutare la convenienza di disporre perizia.

Altri casi di perizia

La perizia, oltre al caso del dibattimento, può essere disposta anche in altre fasi:

1. nella fase delle indagini preliminari con l’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.);

2. nella fase dell’udienza preliminare (art. 422 c.p.p.);

3. nel giudizio abbreviato (art. 441 co. 5 c.p.p.).

L’incidente probatorio nasce con il nuovo modello di processo penale; tale istituto fa sì che, durante la fase delle indagini preliminari, si anticipano i meccanismi dibattimentali di acquisizione probatoria nell’ipotesi in cui vi è fondato motivo di ritenere che la stessa prova possa andare dispersa e pertanto si rende necessario assumerla immediatamente. Le ipotesi di operatività sono rigidamente determinate nell’art. 392 c.p.p.:

Art. 392 c.p.p. – Casi:

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):

a. all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi é fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b. all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi é fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché‚ non deponga o deponga il falso;

c. all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d. all’esame delle persone indicate nell’art. 210; e. al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f. a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g. a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater-1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni. I presupposti generali per procedere a perizia in questa fase sono: 1. che si tratti di perizia che riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato é soggetto a modificazione non evitabile;

2. che si tratti di perizia che, se svolta in dibattimento, potrebbe portare una sospensione superiore a 60 gg. (tempo massimo fissato dal legislatore per l’esecuzione del dibattimento).

Il giudice che dispone la perizia è il Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.); questa figura interviene solo nella fase delle indagini preliminari su richiesta di una delle parti, del P.M. o dell’indagato, e di massima tutte le volte che sono previste determinate garanzie per le parti medesime. Le regole per il contradditorio sono le stesse della fase del dibattimento.

L’udienza preliminare è destinata a garantire un controllo sulla legalità del procedimento e di garanzia in favore dell’imputato, procedendo alla valutazione del risultato delle indagini preliminari e quindi della fondatezza dell’accusa. In questa fase, collocata al termine delle indagini preliminari, il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) ha il compito di esaminare gli atti depositati dal Pubblico Ministero al fine di pronunciare sentenza di rinvio a giudizio, in accoglimento della richiesta formulata dall’organo inquirente, o di non luogo a procedere. Al fine di maturare la sua decisione, il G.U.P. può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di altre prove:

Art. 422 c.p.p. – Sommarie informazioni ai fini della decisione:

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio.

3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

Presupposto per l’assunzione della perizia è la decisività della stessa ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Il perito nominato verrà sentito in una nuova udienza fissata dal giudice medesimo. Il rito del giudizio abbreviato, finalizzato a snellire il corso del processo, ha subito varie modificazioni nel corso del tempo. Questo procedimento è stato concepito come un giudizio allo stato degli atti fondato su un accordo delle parti dal quale scaturiva, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena. Nella formulazione dell’articolo che tratta dello svolgimento del giudizio abbreviato, il legislatore ha lasciato la possibilità di un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione:

Art. 441 c.p.p – Svolgimento del giudizio abbreviato:

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

L’assunzione delle prove, e perciò di un’eventuale perizia, viene eseguita con le forme previste nell’udienza preliminare (art. 422, commi 2, 3 e 4).

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