Munizioni a pallini
Art. 26 Legge 110/1975
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
E’ soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.